Bonus fiscali
23/09/2022
Le novità introdotte dal decreto “Aiuti-bis” al regime della responsabilità del cessionario di crediti d’imposta
Con la legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 ed entrata in vigore il 22 settembre, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 115 del 9 agosto 2022, cd. Decreto Aiuti-bis. Fra le numerose novità introdotte segnaliamo la riformulazione della norma contenuta nell’art. 121 co. 6 D.L. n. 34/2020 riguardante la responsabilità dei fornitori che applicano lo sconto sul corrispettivo dovuto e dei cessionari dei crediti d’imposta all’edilizia. Il legislatore è intervenuto mediante l’introduzione nel decreto-legge del nuovo art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che ha aggiunto all’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto Aiuti), convertito con modifica­zioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis, la seguente disposizione: “1-bis. 1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono in­serite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’arti­colo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”. Per effetto di tale modifica, i fornitori che applicano lo sconto in fattura e i cessionari dei crediti fiscali all’edilizia sono responsabili in solido con il contribuente per l’indebita fruizione del Superbonus o di altro bonus minore e, per l’effetto, sono tenuti in solido alla restituzione dell’importo dovuto, oltre interessi, solo in caso di concorso nella violazione “con dolo o colpa grave”. In caso di concorso, peraltro, si ricorda che ciascun soggetto responsabile della violazione è altresì tenuto al pagamento delle sanzioni previste dall’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997. In altri termini, in caso di accertamento della mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, oltre interessi, nei confronti dei soggetti beneficiari e, solo in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche nei riguardi dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura e dei cessionari. L’emendamento introdotto è funzionale a sanzionare unicamente le condotte effettivamente fraudolente e proteggere gli acquisti dei crediti fiscali all’edilizia effettuati in buona fede da soggetti estranei all’illegittimo utilizzo dell’agevolazione fiscale. Come precisato dal legislatore, le modifiche in commento si applicano esclusivamente ai crediti in relazione ai quali siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità e le asseverazioni normativamente previste, ossia le asseverazioni di cui all’art. 119 co. 13 D.L. n. 34/2020 per il Superbonus e le asseverazioni sulla congruità delle spese ex art. 121 co. 1-ter D.L. n. 34/2020 per i bonus “minori”. Tuttavia, per i crediti non vistati né asseverati in quanto sorti prima dell’entrata in vigore del Decreto Anti-Frodi, viene precisato che: “1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da so­cietà appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della respon­sabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter” Pertanto, i fornitori che abbiano applicato lo sconto in fattura e intendano cedere a terzi bonus fiscali all’edilizia privi di visto di conformità e asseverazioni, ai fini della limitazione della responsabilità solidale del cessionario, dovranno acquisire ora per allora il visto di conformità e le asseverazioni previste dal comma 1-ter dell’art. 121 D.L. 34/2020.