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Direttiva PSD - Normativa sui Sistemi di Pagamento


Direttiva PSD: Novità riguardanti gli Incassi Commerciali

A decorrere dal 5 Luglio p.v. in applicazione della recente normativa sui servizi di pagamento (D.Lgs. n.11/2010 che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE - PSD), entreranno in vigore le nuove disposizioni relative agli incassi commerciali RIBA e RID che produrranno rilevanti cambiamenti per l’operatività, sia della clientela privata, che di quella aziendale.

Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte per il corretto utilizzo di RID e RIBA.

RIBA - RICEVUTE BANCARIE

  • La Data Scadenza (o il primo giorno lavorativo successivo) diverrà l’ultimo giorno utile per il pagamento, passato il quale le riba saranno considerate insolute. Non saranno più disponibili per il pagamento gli attuali 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza.
  • Le scadenze del 1 e 2 Luglio 2010 si intenderanno convenzionalmente coincidenti con la scadenza del 5 Luglio 2010: le riba riportanti tali scadenze saranno pertanto pagabili entro il 5 Luglio.
  • Le disposizioni di pagamento delle riba effettuate in via telematica tramite i servizi di Corporate ed Internet Banking dovranno essere trasmesse entro le ore 18.00 del giorno lavorativo antecedente alla scadenza: questo per permettere al sistema della Banca di recepire i flussi di prenotazione degli effetti e procedere al regolare pagamento entro la Data Scadenza.
  • Tutti gli addebiti dei pagamenti riba verranno effettuati con valuta coincidente alla data di esecuzione del pagamento: le riba prenotate saranno automaticamente addebitate alla Data Scadenza. Sarà ancora possibile pagare prima della scadenza, in tal caso la valuta sarà pari alla data esecuzione del pagamento ancorché antecedente la Data Scadenza.
  • Con la data del 30 Giugno 2010 terminano di fatto le modalità operative attuali: le riba con tale scadenza saranno le ultime a poter essere pagate entro il 3° giorno lavorativo successivo.
  • Le modifiche introdotte dalla Direttiva non riguardano in alcun modo le modalità di pagamento degli effetti cartacei (cambiali) che pertanto rimangono invariate.

Solo per le Aziende:

  • Il termine ultimo per la presentazione di una distinta RIBA viene anticipato all’11° giorno lavorativo antecedente la scadenza più vicina: qualora la data presentazione eccedesse il limite ultimo, la data scadenza delle riba verrà automaticamente spostata al primo giorno utile.
  • I codici ABI e CAB rimarranno gli elementi distintivi per la corretta emissione delle riba: non sarà pertanto necessario inserire il codice IBAN all’interno delle distinte come codice identificativo del debitore.
  • I flussi degli effetti pagati verranno accreditati nelle fasi serali con data contabile e pari valuta, rispettivamente:
    • alla Data Scadenza: per le riba appoggiate su stesso Istituto;
    • alla Data Scadenza + 1g lavorativo: per le riba appoggiate su altre banche.
  • I flussi degli effetti insoluti verranno addebitati, rispettivamente:
    • alla Data Scadenza + 1g lavorativo: per le riba appoggiate su stesso Istituto;
    • alla Data Scadenza + 2gg lavorativi: per le riba appoggiate su altre banche.

RID - RAPPORTI INTERBANCARI DIRETTI

  • L’operatività relativa alle operazioni di pagamento di fatto non subisce modifiche sostanziali: per tutti i RID regolarmente autorizzati l’addebito avverrà in modo del tutto automatico, alla Data Scadenza e con pari valuta.
  • Viene introdotta la possibilità di contestare l’addebito del RID (per importo incongruente, accordi fra le parti non rispettati, ecc.) entro 8 settimane dalla Data Scadenza.

Solo per Aziende:

  • Anche per le presentazioni delle distinte RID è stato anticipato il termine ultimo, che diverrà il 5° giorno lavorativo prima della scadenza: a differenza delle riba però, qualora la data presentazione eccedesse il limite ultimo, la Data Scadenza non verrà automaticamente adeguata, ma la clientela dovrà rinviare la distinta con le opportune correzioni.
  • L’accredito dei RID avverrà nelle fasi serali alla Data Scadenza, con pari valuta e per la totalità degli importi presentati: gli eventuali insoluti che perverranno nei giorni successivi verranno addebitati con data contabile e valuta il giorno di ricezione dei flussi. Gli addebiti potranno pervenire in c/c fino ad 8 settimane dalla Data Scadenza: essendo tale il termine concesso dalla normativa per eventuali contestazioni.











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